oggetto immeditato della
vendita di quote e’ la partecipazione sociale
Cass.
09.07.1997, n. 6201
Cass. 21.06.1996, n.
5773 Banca borsa e tit. cred. 1997,
II, pag. 18
Corriere
giur. 1997, pag. 352
Foro it. 1996, I, pag. 3382
Giur. it. 1997, I, 1, pag. 163
Riv. not. 1997, II, pag. 913
Società
1997, pag. 33
Vita not.
1997, I, pag. 312
Il contratto di
vendita di quote di società a responsabilità limitata ha come oggetto immediato
la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del
patrimonio sociale che la partecipazione rappresenta.
Ne consegue che il
difetto di qualità della cosa venduta, ai fini dell'annullamento del contratto
per errore o della risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1497 c.c., deve
attenere unicamente alla "qualità" dei diritti ed obblighi che in
concreto la partecipazione sociale sia idonea ad attribuire, mentre non può
riguardare il suo valore economico, in quanto questo non attiene all'oggetto
del contratto, ma alla sfera delle valutazioni motivazionali delle parti, e
quindi può assumere rilievo giuridico solo ove siano state previste esplicite
garanzie contrattuali circa la consistenza economica della partecipazione,
ovvero nel caso di dolo di un contraente, che rende annullabile il contratto in
relazione ad ogni tipo di errore determinante del consenso.